| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 21/10/2002D) 35° 32' 02 N 012° 34' 42 E E) 35° 32' 02 N 012° 38' 48 E F) 35° 30' 44 N 012° 38' 48 E F1) 35° 30' 44 N 012° 37' 37 E (in costa) b) il tratto di mare circostante la zona A tutt'intorno l'Isola dei Conigli di cui al comma 2, lettera b, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine L1) 35° 30' 40 N 012° 33' 16 E (in costa) L) 35° 30' 19 N 012° 33' 26 E M) 35° 30' 19 N 012° 33' 53 E Ml) 35° 30' 35 N 012° 33' 53 E (in costa) c) il tratto di mare antistante la costa settentrionale dell'Isola di Linosa, compreso tra Punta Balata Piatta e Punta Beppe Tuccio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine O1) 35° 52' 09 N 012° 51' 01 E (in costa) O) 35° 52' 09 N 012° 50' 48 E P) 35° 53' 00 N 012° 51' 13 E Q) 35° 53' 00 N 012° 53' 00 E R) 35° 52' 17 N 012° 53' 16 E R1) 35° 52' 17 N 012° 52' 54 E (in costa) 7. Nelle zone B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 8, lettere d) ed e) del presente articolo b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 8, lettere f) e h), del presente articolo c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 8, lettera g) del presente articolo d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, lettera h) del presente articolo e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, lettera l) del presente articolo f) la pesca subacquea. 8. Nelle zone B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti a) la balneazione b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, a mezzo dei centri d'immersione subacquea aventi sede nel comune ricadente nell'area marina protetta c) le immersioni subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali d) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della Legge 16 giugno 1994, n. 378, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore e, comunque, a velocitā non superiore a cinque nodi, nonchč la navigazione a vela e a remi e) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e sentita la commissione di riserva, nonchč l'ancoraggio con mazzera (cima e pietra) ai soli residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e sempre sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore g) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore in zone individuate compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e opportunamente attrezzate h) l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nel comune ricadente nel- i) le attivitā di pescaturismo, disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonchč alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente Decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa l) la pesca sportiva con lenza e canna riservata ai soli residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore. 9. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente Decreto, come delimitato al precedente art. 2. 10. Nelle zone C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 11, lettere d) ed e), del presente articolo b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 11 lettere f) e h), del presente articolo c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 11 lettera g), del presente articolo d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, lettera h), del presente articolo e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, lettera l), del presente articolo f) la pesca subacquea. 11. Nelle zone C, oltre a quanto indicato ai commi 4 del presente articolo, sono consentiti a) la balneazione b) le visite guidate subacquee come disciplinate dall'ente gestore e compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali c) le immersioni subacquee come disciplinate dall'ente gestore e compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni come definiti ai sensi della Legge 16 giugno 1994, n. 378, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore e, comunque, a velocitā non superiore a dieci nodi, nonchč la navigazione a vela e a remi e) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e sentita la Commissione di Riserva, nonchč l'ancoraggio con mazzera (cima e pietra) ai soli residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e sempre sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore g) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore in zone individuate compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e opportunamente attrezzate h) l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonchč alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente Decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa i) le attivitā di pescaturismo, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonchč alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente Decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa j) la pesca sportiva con lenza e canna riservata ai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, nonchč ai non residenti, come disciplinato dall'ente gestore, anche attraverso il rilascio di specifiche autorizzazioni. 12. Nelle zone B e C dell'isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessitā per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell'Autoritā marittima locale, č consentito l'accesso agli approdi in localitā Pozzolana e Mannarazza a Linosa e in localitā Cala Creta a Lampedusa, ai mezzi che effettuano collegamenti marittimi, ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi in transito. Eventuali interventi previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente Decreto per il completamento, l'ampliamento o la messa in sicurezza delle strutture portuali comprese nel perimetro dell'area marina protetta "Isole Pelagie" saranno realizzabili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione d'impatto ambientale, d'intesa con l'ente gestore dell'area marina protetta e sentita la Commissione di Riserva. 14. Le attivitā sopra elencate ai commi 4, 8 e 11 del presente articolo sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 8 del presente Decreto. Art. 5. 1. La gestione dell'area marina protetta "Isole Pelagie" č affidata, con successivo Decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998 n. 426, d'intesa con la Regione Siciliana e sentiti gli enti locali territorialmente interessati. Art. 6. l. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Isole Pelagie" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con Euro 309.874,14 a gravare sul capitolo 2756 (giā 3957) dell'unitā previsionale di base 5.1.2.1 (ex 8.1.2.1) "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonchč con la somma iniziale di Euro 103.291,38 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 2757 (giā 3958) della predetta unitā previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entrambe per il corrente esercizio finanziario. 2. Successivamente si provvederā ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 2757 dell'unitā previsionale di base 5.1.2.1 "Difesa del mare", una somma non inferiore a Euro 258.228,45 per le attivitā finalizzate al funzionamento dell'area marina protetta. Art. 7. 1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, č effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonchč dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area. Art. 8. 1. Il Regolamento dell'area marina protetta "Isole Pelagie", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente delegato alla gestione, anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente art. 4, commi 4, 8 e 11, sarā approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'art. 19, comma 5, della Legge del 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione siciliana. 2. Nel suddetto Regolamento potrā essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla Commissione di Riserva. Art. 9. 1. Nel tratto di mare compreso nella perimetrazione della riserva naturale orientata "Isola di Lampedusa", istituita con Decreto dell'assessore al territorio e all'ambiente del 16 maggio 1995, ricadente nella zona A di riserva integrale dell'Isola di Lampedusa e circostante l'Isola dei Conigli, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del presente Decreto, i divieti e le deroghe previsti dall'art. 4, commi 3, 4 e 5, del presente Decreto entreranno in vigore successivamente all'emanazione da parte della regione siciliana dei provvedimenti necessari per l'esclusione del suddetto tratto di mare dalla perimetrazione della riserva naturale orientata "Isola di Lampedusa", e comunque entro e non oltre il 1 ottobre 2002. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|